Non essendo intervenuto il Ministero del Lavoro entro il 31 luglio scorso per confermare o rideterminare la misura dello sgravio, le imprese potranno applicare la percentuale prevista per l'anno precedente
Con l’allegato messaggio n. 14113 del 31 agosto scorso, l’Inps ha confermato, anche per l’anno 2012, l’applicazione dello sgravio contributivo di cui all’art. 29 del decreto legge n. 244/95 convertito, con modificazioni, nella Legge 8 agosto 1995 n. 341, nella misura dell’ 11,50%.
A tal proposito, l’Istituto ha ricordato che, ai sensi del citato art. 29, ogni anno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con decreto per confermare o rideterminare lo sgravio in parola.
Tale decreto stabilisce, altresì, che decorsi 30 giorni dal termine per l’emanazione dello stesso (31 luglio di ciascun anno), le imprese edili potranno utilizzare la riduzione contributiva nella misura determinata per l’anno precedente. Pertanto, in virtù della mancata emanazione del decreto entro il termine stabilito, le imprese edili potranno comunque applicare lo sgravio suddetto nella misura prevista per l’anno precedente e pari all’11,50%.
Inoltre, tale beneficio si applica per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2012, mediante i codici istituiti per il recupero degli arretrati e per il godimento corrente, a condizione che venga inoltrata apposita istanza telematica, effettuabile già dallo scorso 31 agosto.
Viene infine precisato che il diritto e la misura dello sgravio si consolideranno definitivamente al momento dell’emanazione del decreto ministeriale, prevista entro il 15 dicembre.