E’ stata pubblicata la Deliberazione di Consiglio Comunale di Bari n. 43 del 29 giugno u.s. recante “LEGGE REGIONALE N.14 DEL 30-07-2009 (C.D. PIANO CASA). LIMITI DI APPLICAZIONE ALLA PARTI DI TERRITORIO COMUNALE TIPIZZATE B1, B2, B6, B7 E B9”.
Con tale Deliberazione:
– si prende atto degli elaborati cartografici di sintesi (allegati alla stessa Deliberazione) per gli immobili come appartenenti a quella parte del patrimonio immobiliare cittadino di cui è opportuno conservare traccia;
– si approva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera a) della L.R. del 30 luglio 2009 n. 14 e ss.mm. ed ii., in aggiunta ai limiti di applicazione fissati dalla predetta legge regionale all’art. 6 comma 1, così come già integrati con la precedente Delibera di consiglio Comunale n. 10 del 19.03.2018, le ulteriori esclusioni individuate con le seguenti lettere m) e n) così precisate e limitatamente agli interventi di cui all’art. 4 (demolizione e ricostruzione) della legge 14 del 30.07.2009 :
m) nelle parti di territorio comunale tipizzate B1, B2, B6, B7 e B9, con riferimento agli edifici per i quali è stata riconosciuta l’inopportunità della sostituzione, così come identificati negli atti già approvati dall’Amministrazione con le deliberazioni di seguito individuate:
Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.01.2010;
Delibera di Giunta Comunale n. 484 del 52.09.2012;
Delibera di Giunta Comunale n. 754 del 21.12.2012;
Delibera di Giunta Comunale n. 862 del 17.12.2013;
Delibera di Giunta Comunale n. 893 del 15.12.2015.
n) per gli immobili qualificati “Segnalazioni Architettoniche” nell’ambito della variante di adeguamento del PRG al PUTT/P definitivamente approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014.
– si dichiara l’applicazione della presente disciplina:
– alle “istanze di parte” per le quali non sia intervenuto, alla data di approvazione del presente provvedimento, una comunicazione dell’Ufficio al richiedente di approvazione dell’istanza medesima;
– nel caso di “SCIA”, alle pratiche che non siano state formalizzate, alla data di approvazione del presente provvedimento, complete di tutta la documentazione necessaria al perfezionamento dell’assenso, ivi incluse le corresponsioni per oneri di urbanizzazione e le cessioni per standard urbanistici, queste ultime quanto meno nella forma di corresponsione per equivalente (“monetizzazione”);
– si dà mandato al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata di verificare ulteriori necessarie limitazioni o prescrizioni, così come indicato dalla LR 14/2009 rinviando alle valutazioni del Consiglio Comunale le eventuali ulteriori determinazioni in merito.